Con il Provvedimento 165110/2017 pubblicato lo scorso 28 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i contribuenti che rientrano nella “no tax area" possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che ricadono nella no tax area, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici stessi.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2017/cs+agosto+2017/cs+28082017+provv+ecobonus/170_Com.+st.+Provvedimento+ecobonus++28.08.17.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+ecobonus+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165110_del_28082017.pdf